Fonti rinnovabili e risparmio energetico
Il Governo ha approvato il primo dei decreti attuativi dei D.Lgs 192/2005 e 311/2006, concernente la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo, dei requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Cosa prevede tale decreto?
L'art.4 definisce i criteri generali ed i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti.
In particolare, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, il ricorso alle fonti rinnovabili diventa obbligatorio per la produzione di energia termica ed elettrica.
Nel caso di nuove costruzioni, di installazione di nuovi impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici già esistenti, l'energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria deve provenire almeno al 50% da fonte rinnovabile.
Il limite scende al 20%, nel caso di edifici ubicati nei centri storici.
Nel caso, infine, di nuove costruzioni pubbliche e private o di ristrutturazioni, diventa obbligatorio installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se esistenti a meno di 1.000 metri.
Qui potete trovare, comunque, maggiori informazioni al riguardo.
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