Detrazioni del 55% per stufe e caminetti di potenza superiore ai 15 kW
Pubblicato da Mario Delfino alle 10:00 in Leggi e decreti, Risparmio Energetico
Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009.
Il quesito posto da una contribuente riguarda, per l'appunto, la possibilità di accedere alle detrazioni del 55% relativamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla sostituzione di un sistema di riscaldamento, costituito da tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW.
La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che l'edificio, per il quale la contribuente richiede la detrazione del 55% è stato dichiarato inagibile, a seguito di un terremoto.
Conseguentemente, l'edificio non è abitato, anche se risulta iscritto al catasto.
Negli anni, inoltre, è stata regolarmente pagata l'ICI.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che per poter accedere alla detrazione del 55%, devono essere soddisfatti 2 requisiti.
Il primo è l'esistenza dell'edificio. E tale requisito è assicurato dalla condizione di edificio già costruito e individuato catastalmente, anche se lo stesso è stato dichiarato inagibile.
Quanto al secondo requisito, la Risoluzione fa esplicito riferimento all'Allegato A del DLgs 311/2006 ed in particolare, alla definizione di impianto termico, riportata al relativo punto 14 e cioè:
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali : stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.
La conclusione dell'Agenzia delle Entrate è, conseguentemente, che il sistema di riscaldamento della contribuente può essere considerato impianto termico a tutti gli effetti.
E, quindi, anche ai fini dell'ottenimento della detrazione del 55%.
Ciao
A presto.
Si ringrazia (anche per l'immagine):
Tag: Agenzia delle Entrate, detrazione del 55%, detrazione IRPEF, DLgs 311/2006, impianto termico di potenza superiore ai 15 kW, interventi di riqualificazione energetica, Risoluzione n. 215/E, risparmio energetico, sostituzione di impianti termici





1. Francesco Girardi, Mercoledì 13 Gennaio 2010 ore 15:24
e come impianto termico preesistente si può considerare anche uno scaldabagno da sostituire, non scherzo sai ?