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Set 0911

Detrazioni del 55% per stufe e caminetti di potenza superiore ai 15 kW

Pubblicato da Mario Delfino alle 10:00 in Leggi e decreti, Risparmio Energetico


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Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009.

Il quesito posto da una contribuente riguarda, per l'appunto, la possibilità di accedere alle detrazioni del 55% relativamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla sostituzione di un sistema di riscaldamento, costituito da tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW.

La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che l'edificio, per il quale la contribuente richiede la detrazione del 55% è stato dichiarato inagibile, a seguito di un terremoto.

Conseguentemente, l'edificio non è abitato, anche se risulta iscritto al catasto.

Negli anni, inoltre, è stata regolarmente pagata l'ICI.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che per poter accedere alla detrazione del 55%, devono essere soddisfatti 2 requisiti.

Il primo è l'esistenza dell'edificio. E tale requisito è assicurato dalla condizione di edificio già costruito e individuato catastalmente, anche se lo stesso è stato dichiarato inagibile.

Quanto al secondo requisito, la Risoluzione fa esplicito riferimento all'Allegato A del DLgs 311/2006 ed in particolare, alla definizione di impianto termico, riportata al relativo punto 14 e cioè:

impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali : stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.

La conclusione dell'Agenzia delle Entrate è, conseguentemente, che il sistema di riscaldamento della contribuente può essere considerato impianto termico a tutti gli effetti.

E, quindi, anche ai fini dell'ottenimento della detrazione del 55%.

Ciao

A presto.

 

Si ringrazia (anche per l'immagine):

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Commenti

1. Francesco Girardi, Mercoledì 13 Gennaio 2010 ore 15:24

e come impianto termico preesistente si può considerare anche uno scaldabagno da sostituire, non scherzo sai ?

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