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Le detrazioni del 55% non sono cumulabili con altri incentivi

Giovedì 28 Gennaio 2010, 10:00 in Leggi e decreti, Risparmio Energetico di
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E' l'Agenzia delle Entrate ad affermarlo, con la Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010, rispondendo, in tal modo, ad un quesito posto dalla Regione Piemonte.

L'istanza della Regione Piemonte riguardava, per l'appunto, la possibilità di cumulare strumenti agevolativi finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica agli incentivi delle detrazioni del 55%.

Gli strumenti agevolativi regionali appartengono alle seguenti tipologie:

- finanziamenti agevolati, a tasso zero

- contributi in conto interessi

- prestazione di garanzie a favore delle banche eroganti il prestito necessario alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.

La Regione Piemonte ha ritenuto cumulabili tali strumenti agevolativi con le detrazioni del 55%, in quanto non assimilabili alla categoria dei contributi in conto capitale.

Di diverso parere l'Agenzia delle Entrate che sottolinea come l'istanza sia da rigettare, per il semplice motivo che la stessa non è riferita ad un caso concreto e personale ma ad interessi di rilevanza generale, che riguardano i contribuenti che intendano fruire delle agevolazioni regionali in questione.

Entrando nel merito, comunque, l'Agenzia delle Entrate ricorda che le detrazioni del 55%, introdotte con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e disciplinate dal DM 19 febbraio 2007, erano inizialmente considerate, come specificato espressamente dallo stesso decreto, compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Provincie e Comuni per i medesimi interventi.

Successivamente è intervenuto al riguardo il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che stabilisce (all'art. 6, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato a proposito dall'Agenzia delle Entrate, ha confermato la non cumulabilità delle detrazioni del 55% con altri strumenti di agevolazione.

L'Agenzia conclude, quindi, sottolineando come chiunque sia interessato a sostenere spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, a partire dal 1 gennaio 2009, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Ciao

A presto.

 

Si ringrazia (anche per l'immagine):

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