Fonti rinnovabili e risparmio energetico
Una ricerca condotta dal Preservation Green Lab dimostra che la riqualificazione di edifici esistenti comporta un impatto ambientale minore rispetto a quello generato dalle operazioni di demolizione e ricostruzione
E' il risultato al quale è arrivato uno studio condotto dal Preservation Green Lab.
La ricerca è stata condotta, confrontando tra loro le attività di riqualificazione di edifici esistenti con le operazioni di demolizione e costruzione di nuovi edifici.
I ricercatori hanno, in particolare, esaminato 6 diverse categorie di edifici localizzati in differenti zone climatiche.
E le attività riconducibili alla tipologia della riqualificazione risultano essere caratterizzate da una maggiore sostenibilità ambientale.
L'impatto provocato sull'ambiente risulta essere inferiore, infatti, rispetto a quello generato dalla costruzione ex novo di edifici.
Se ne terrà in debito conto, in Italia, quando si dovrà decidere sul destino delle detrazioni del 55%?
Ciao
A presto.
Si ringrazia:
alle 19:28
giuseppe esposito
FOTOVOLTAICO
''L'articolo 65 è incostituzionale (??)''
L’articolo 65 del dl sulle liberalizzazioni (approvato dal Governo Monti e ora in fase di conversione) se confermato nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, “sarebbe gravemente incostituzionale”.
Le modifiche apportate prima della sua pubblicazione in GU all’articolo in questione, grazie al supporto delle associazioni di categoria a difesa di cosa, rischiano di provocare danni anche maggiori.
Nella nuova formulazione, infatti, la norma abroga con effetto immediato anche il comma 6 dell’articolo 10 del D.lgs 28/2011 “rinnovabili” che tutelava gli investimenti già avviati per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole. “Un comma che garantiva l’accesso agli incentivi a detti impianti, se già autorizzati o con istanza presentata prima del 1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che entrassero in esercizio entro il 29 marzo 2012”. Tutti gli operatori che, in virtù del comma 6 dell’articolo 10 del D.lgs 28/2011, hanno confidato in questa scadenza per la messa in esercizio dei propri impianti, oggi ancora in costruzione, rischiano dunque di vedere andare in fumo i soldi spesi e nei casi peggiori il fallimento. Infatti, a causa dell’articolo 65, non potranno più accedere agli incentivi e subiranno gravi perdite economiche.
Errore nella fretta di riformulare la previsione normativa (?). Qualora trattasi di errore (cosa verosimilmente probabile, derivata dagli inciuci dell'ultima nottata) chi dovrebbe tempestivamente apportare la dovuta correzione, o meglio i danni subenti a carico di chi sono, intanto ? Nel modo semplicistico basterebbe semplicemente cancellare il comma 6 - dal punto 4 dell'art. 65 della norma– da discutere in Parlamento (se verrà fatto ?)
Il che , contrariamente all’attuale disastrosa penalizzazione, risulterebbe equa e darebbe invece respiro alle suddette società di avere un margine di tempo, per completare i lavori, esercitando analoga proroga di un anno anche agli impianti se già autorizzati o con istanza presentata prima del 1 gennaio 2011.
P.S.
Il solito paradosso italiano. E pensare che attualmente dovremmo avere i migliori a rappresentarci.
Qualora trattasi di errore (cosa verosimilmente ovvia, derivata dagli inciuci dell'ultima nottata) chi dovrebbe tempestivamente apportare la dovuta correzione, o meglio i danni subenti a carico di chi sono, intanto ? Nel modo semplicistico basta semplicemente cancellare il comma 6 - dal punto 4 dell'art. 65 -
Diversamente , continuiamo ad essere nelle mani di ........., non riesco a definirli. Mi sto giocando
TUTTO . beni mobili, immobili, casa, famiglia e dignità. Altro che "equità e giustizia sociale".
Informate pubblicamente per i per i tempi dei ricorsi.
P.S. Che fine faranno i precedenti ricorsi al Tar Lazio da celebrarsi il febbraio prossimo in merito al 4° conto energia 2011 ?