Detrazioni del 55%: i nuovi limiti di trasmittanza sono validi per acquisti effettuati dopo il 14 marzo
Pubblicato da Mario Delfino alle 10:30 in Leggi e decreti, Risparmio Energetico
Come sappiamo, il DM 26 gennaio 2010 ha modificato i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, precedentemente definiti dal DM 11 marzo 2008.
Il DM 26 gennaio 2010 è entrato in vigore il 14 marzo, mentre la validità dei nuovi limiti decorre dal 1 gennaio 2010.
In proposito è intervenuta l'ENEA, che, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente, ha chiarito che per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori.
Quindi, per tutti gli acquisti effettuati (e documentati) entro il 14 marzo 2010 sono ancora validi i limiti di trasmittanza termica stabiliti dal DM 11 marzo 2008, meno restrittivi rispetto agli attuali.
Ciao
A presto.
Si ringrazia:
- enea.it





